Statuto

VAL PESCARA – Protezione Civile

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

TUTELA AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

STATUTO

INDICE

 

TITOLO I – FONDAZIONE, SEDE E DURATA

 

Art.   1 Fondazione pag.   2
Art.   2 Sede e durata pag.   2

 

TITOLO II – PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA’ E ATTIVITA’

 

Art.   3 Principi fondamentali dell’Associazione pag.   2
Art.   4 Finalità dell’Associazione pag.   3
Art.   5 Sezioni decentrate pag.   3
Art.   6 Attività dell’Associazione pag.   3
Art.   7 Attività diverse pag.   4

 

TITOLO III – I SOCI

 

Art.   8 I Soci pag.   4
Art.   9 Diritti dei Soci pag.   5
Art. 10 Doveri dei Soci pag.   5
Art. 11 Gratuità pag.   5
Art. 12 Incompatibilità pag.   5
Art. 13 Casi di decadenza pag.   5
Art. 14 Provvedimenti disciplinari pag.   6
Art. 15 Ricorsi a provvedimenti Pag.   6

 

TITOLO IV – ORGANI STATUTARI

 

Art. 16 Organi dell’Associazione pag.   7
Art. 17 L‘Assemblea Generale pag.   7
Art. 18 Il Consiglio Direttivo pag.   8
Art. 19 Il Presidente pag.   8
Art. 20 Il Vice Presidente pag.   9
Art. 21 Il Segretario pag.   9
Art. 22 Il Cassiere pag.   9
Art. 23 Il Revisore dei conti pag.   9
Art. 24 Gratuità delle cariche statutarie pag. 10
Art. 25 Convocazione degli organi statutari pag. 10
Art. 26 Validità delle deliberazioni degli organi statutari pag. 10
Art. 27 Decadenza dagli organi dell’Associazione pag. 11
Art. 28 Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti pag. 11
Art. 29 Rinnovo degli organi statutari pag. 11

 

TITOLO V – GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

 

Art. 30 Patrimonio dell’Associazione pag. 11
Art. 31 Fonti di finanziamento pag. 12
Art. 32 Esercizio finanziario e bilancio pag. 12

 

TITOLO VI – SEZIONI DECENTRATE

 

Art. 33 Costituzione e funzionamento pag. 12

 

TITOLO VII – SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

 

Art. 34 Simbolo dell’Associazione pag. 13
Art. 35 Adesioni ad organizzazioni ed accordi pag. 13

 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 36 Scioglimento dell’Associazione pag. 13
Art. 37 Norme finali pag. 13
Art. 38 Norma transitoria pag. 13

 

 

TITOLO I

 

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

 

Art. 1

(Fondazione)

 

  1. Il presente Statuto disciplina l’Organizzazione di Volontariato denominata Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile fondata il 09/09/2010 in Pescara.

 

  1. L’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

  1. L’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile O.D.V. adotta la qualifica e l’acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

  1. L’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile O.D.V., ove previsto ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) allor quanto istituito.

 

  1. L‘Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile O.D.V. è laica ed apartitica ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

 

Art. 2

(Sede e durata)

 

  1. L’Associazione VAL PESCARA – Protezione CivileD.V., in seguito denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di Pescara ed è costituita a tempo indeterminato.

 

 

TITOLO II

 

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA’ E ATTIVITA’

 

Art. 3

(Principi fondamentali dell’Associazione)

 

  1. L‘Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l’affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.

 

  1. L‘Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

 

  1. L‘Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell’ambiente.

 

  1. L‘Associazione riconosce l’elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

 

Art. 4

(Finalità dell’Associazione)

 

  1. Le finalità principali dell’Associazione sono:
  2. lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l’effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
  3. lo svolgimento di attività di antincendio boschivo;
  4. la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
  5. la collaborazione con Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive.

 

  1. L‘Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e la salute delle popolazioni.

 

Art. 5

(Sezioni decentrate)

 

  1. L‘Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga ne­cessario, Sezioni decentrate territorialmente.

 

Art. 6

(Attività dell’Associazione)

 

  1. L’Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o),p), q), r), s), t), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:

 

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  6. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  7. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  8. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  9. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  10. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  11. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  12. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  13. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  14. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  15. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  16. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  17. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del

22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

  1. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  2. s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  3. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  4. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  5. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  6. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  7. x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  8. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  9. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

 

  1. L‘Associazione nello svolgimento dell’attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

 

Art. 7

(Attività diverse)

 

  1. L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

 

 

TITOLO III

 

I SOCI

 

Art. 8

(I Soci)

 

  1. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:
  2. uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
  3. associazioni ed enti di diritto privato.

 

  1. I Soci dell’Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:
  2. Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l’Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;
  3. Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;
  4. Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;
  5. Soci Benefattori, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo dell’Associazione;
  6. Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, o scientifico, contribuiscono alla crescita dell’Associazione.

 

  1. La domanda di adesione all’Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

  1. Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato entro trenta (30) giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea Generale, che delibera nella prima seduta utile.

 

  1. Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.

 

  1. Non è consentito ai Soci stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

 

Art. 9

(Diritti dei Soci)

 

  1. I diritti dei Soci sono:
  2. partecipare all’attività dell’Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
  3. eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
  4. chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell’Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
  5. formulare proposte agli organi statutari, nell’ambito dei principi e delle finalità dell’Associazione;
  6. ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Generale dei Soci.

 

  1. E’ altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti ammini­strativi e contabili al fine di assicurarne la trasparenza dell’amministrazio­ne e favorirne lo svolgimento imparziale.

 

Art. 10

(Doveri dei Soci)

 

  1. I doveri dei Soci sono:
  2. rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
  3. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
  4. sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

  1. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 11

(Gratuità)

 

  1. I Soci che prestano l’attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono chiedere il rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi delle vigenti norme di legge.

 

Art. 12

(Incompatibilità)

 

  1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime atti­vità svolte dall’Associazione o coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

 

Art. 13

(Casi di decadenza)

 

  1. Perdono la qualità di Socio:
  2. per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;
  3. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell’attività ed alla civile convivenza;
  4. per radiazione, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l’Associazione;
  5. per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
  6. per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

  1. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.

 

  1. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell’avvio del procedimento.

 

  1. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso seconda la modalità prevista al successivo art. 15; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

 

Art. 14

(Provvedimenti disciplinari)

 

  1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell’Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti o dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, i seguenti provvedimenti disciplinari:
  2. richiamo verbale;
  3. richiamo scritto;
  4. sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi tre (3);
  5. sospensione temporanea oltre mesi tre (3); in tal caso l’Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

 

Art. 15

(Ricorsi a provvedimenti)

 

  1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui ai precedenti artt. 13 o 14 ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.

 

  1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

 

  1. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.

 

  1. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
  2. un componente nominato dal Consiglio Direttivo;
  3. un componente nominato dal Socio ricorrente;
  4. un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
  5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.

 

  1. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

 

  1. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

 

 

TITOLO IV

 

ORGANI STATUTARI

 

Art. 16

(Organi dell’Associazione)

 

  1. Sono organi statutari dell’Associazione:
  2. l’Assemblea Generale dei Soci;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente;
  5. il Revisore dei conti (eventuale).

 

  1. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c) e d) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

 

  1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l’eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

Art. 17

(L’Assemblea Generale)

 

  1. L’Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno trenta (30) giorni, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.

 

  1. L’Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per:
  2. l’approvazione del Bilancio Consuntivo;
  3. l’approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell’Associazione.

 

  1. L’Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
  2. deliberare le modifiche dello Statuto;
  3. deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
  4. deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
  5. deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.

 

  1. L’Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni quattro (4) anni con il compito di:
  2. eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. eleggere, eventualmente, il Revisore dei conti;
  4. eleggere la Commissione Elettorale.

 

 

  1. L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

 

  1. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

  1. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

 

Art. 18

(Il Consiglio Direttivo)

 

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione politica – amministrativa dell’Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall’Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).
  3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  4. eleggere tra i propri membri il Presidente;
  5. eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
  6. nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
  7. nominare il Tesoriere;
  8. nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
  9. attribuire eventuali incarichi di settore;
  10. applicare le decisioni dell’Assemblea Generale dei Soci;
  11. approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
  12. approvare il piano di tesseramento annuale;
  13. verificare l’effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell’Associazione.

 

  1. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

 

  1. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.

 

  1. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo componente resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

 

Art. 19

(Il Presidente)

 

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, ne esercita il coordinamento, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari, previa mandato del Consiglio Direttivo, e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

 

  1. Il Presidente dell’Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l’ordine del giorno.

 

 

  1. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

 

  1. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

 

Art. 20

(Il Vice Presidente)

 

  1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

 

Art. 21

(Il Segretario)

 

  1. Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
  2. inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
  3. redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
  4. curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  5. curare la tenuta e l’aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
  6. conservare agli atti i verbali delle sedute degli organi statutari.

 

  1. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

 

Art. 22

(Il Tesoriere)

 

  1. Il Tesoriere dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell’Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all’approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.

 

 

Art. 23

(Il Revisore dei conti)

 

  1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo economico – finanziario dell’Associazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, è eletto dall’Assemblea Generale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all’Associazione ed ha il compito di:
  2. controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare allo stesso, da sottoporre all’Assemblea Generale;
  3. controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell’Associazione;
  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

  1. Il componente dell’Organo di controllo economico – finanziario deve possedere i requisiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m., il quale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull’andamento della gestione o su determinati affari.
  2. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell’Assemblea Generale.

 

Art. 24

(Gratuità delle cariche statutarie)

 

  1. Ogni carica statutaria, ad eccezione di quella dell’eventuale Revisore dei conti, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l’espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

 

Art. 25

(Convocazione degli organi statutari)

 

  1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

 

  1. Le convocazioni dell’Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (e-mail o pec, sms. whatsapp) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell’adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all’albo della sede legale.

 

  1. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all’albo della sede legale.

 

  1. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

 

Art. 26

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

 

  1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

 

  1. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

 

  1. L’Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.

 

 

  1. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti e per i punti di cui al precedente art. 17, comma 3 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.

 

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.

 

  1. Il voto per l’elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

 

  1. Le sedute degli organi statutari, qualora ne ricorra la necessità, si potranno tenere anche con supporti o strumenti informatici per la “video conferenza”.

 

Art. 27

(Decadenza dagli organi dell’Associazione)

 

  1. I componenti degli organi dell’Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
    1. quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
    2. quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
    3. quando subordinano, in tutto o in parte, l’attività, l’assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione o la politica di partito.

 

Art. 28

(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

 

  1. La revoca di uno o più consiglieri o dell’eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

 

Art. 29

(Rinnovo degli organi statutari)

 

  1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l’Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.

 

  1. La procedura per il rinnovo degli organi dell’Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

 

 

TITOLO V

 

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

 

Art. 30

(Patrimonio dell’Associazione)

 

  1. Il patrimonio dell’Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:
  2. beni mobili ed immobili;
  3. titoli pubblici e privati;
  4. donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 31

(Fonti di finanziamento)

 

  1. Le fonti di finanziamento dell’Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
  2. quote di adesione degli aderenti;
  3. contributi di privati;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  7. contributi di organismi internazionali;
  8. donazioni e lasciti testamentari;
  9. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 32

(Esercizio finanziario e bilancio)

 

  1. L’esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

  1. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.

 

  1. La gestione contabile dell’Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l’esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

 

  1. L’Associazione deve impiegare l’eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

  1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l’attività della stessa.

 

 

TITOLO VI

 

SEZIONI DECENTRATE

 

Art. 33

(Costituzione e funzionamento)

 

  1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell’Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Gene­rale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.

 

  1. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

 

 

 

TITOLO VII

 

SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

 

Art. 34

(Simbolo dell’Associazione)

 

  1. Il simbolo dell’Associazione VAL PESCARA – Protezione Civile è costituito da scritta Protezione Civile con sotto scritta VAL PESCARA con i colori verde, Bianco e Rosso.

 

Art. 35

(Adesioni ad Organizzazioni ed accordi)

 

  1. L’Associazione _ VAL PESCARA – Protezione CivileD.V. aderisce all’Associazione nazionale Prociv-Arci.

 

  1. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall’Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

 

 

TITOLO VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 36

(Scioglimento dell’Associazione)

 

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un’Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 37

(Norme finali)

 

  1. Con l’approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente testo.

 

  1. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all’Albo della sede dell’Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

 

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

 

Art. 38

(Norma transitoria)

 

  1. Con l’approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell’organo di controllo economico – finanziario, di cui al precedente art. 23 non abbia i requisiti previsti all’art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.